Una inibitoria di classe è un procedimento regolato dall’art 840 sexiesdecies del codice di procedura civile, competenza della Sezione Imprese del Tribunale nel cui circondario hanno sede le società italiane parti del Gruppo delle resistenti.
“Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva”…..
Il procedimento è stato regolarmente iscritto a ruolo con il n. di registro generale 29994/2025, assegnato alla Sezione Impresa del Tribunale civile di Milano che ha fissato l’udienza di discussione avanti il Collegio di Giudici per il giorno 12 febbraio 2026.
Costituendosi nel giudizio, le società dei gruppi TikTok e Meta hanno formulato numerosissime eccezioni formali e procedurali.
Nel merito, come era prevedibile, le aziende resistenti hanno tentato di negare ogni addebito, nonostante l’evidenza, facendo riferimento a tal fine a policy interne e a strumenti delle stesse piattaforme, che a livello puramente teorico sarebbero volti a proteggere i minori da rischi e danni. Come si avrà modo di illustrare al Tribunale, le difese delle controparti non hanno minimamente scalfito le tesi e gli argomenti delle parti ricorrenti.
Il Tribunale di Milano ha fissato quale nuova data di udienza il 14 maggio 2026. Se il Tribunale riterrà che Meta e TikTok stiano compiendo atti pregiudizievoli per la collettività, ordinerà alle aziende di cessare tali attività.
